Casa

Il condominio

Ripartizione delle spese condominiali

In generale, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di  parti comuni destinate a un diverso godimento dai condomini, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne.ù

Tabelle millesimali

La ripartizione delle spese avviene utilizzando le tabelle millesimali, che rappresentano le quote di proprietà nel condominio, espresso come rapporto fra il valore di ciascuna unità ed il valore dell'intero edificio, fatto uguale a 1.000. In un singolo condominio, possono esserci più tabelle millesimali, da applicare alle diverse tipologie di spesa. Per l'ascensore, ad esempio, la relativa tabella tiene conto del piano al quale si trovano le diverse unità immobiliari. La tabella millesimale generale viene utilizzata anche dall'amministratore del condominio per stabilire il potere di voto in assemblea, per la cui validità, è necessario che siano rappresentati almeno 500 millesimi.

Per modificare le tabelle millesimali, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dell'assemblea, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 18477 del 9 agosto 2010. Precedentemente, era necessaria l'unanimità dei condomini, rendendo molto difficile adeguare le tabelle nei casi in cui le proprietà dei singoli condomini venivano ampliate.

Casi particolari

Qui affrontiamo alcuni casi particolari, trattati dal Codice civile che, dall'articolo 1117 al 1139, regola in maniera specifica la gestione del condominio.

1 - Riparazione dell'ascensore

La normativa prevede di poter inserire delle clausole nel regolamento condominiale che permettono di ripartire le spese di riparazione dell'ascensore per il 50% in base ai millesimi posseduti da ciascun condomino e per l'altro 50% in base all'altezza del piano.

2 - Riparazione della copertura di uno stabile formato da lastrico solare e in parte da tetto

Coloro che hanno un uso esclusivo devono contribuire per 1/3 nelle spese di riparazioni, mentre tutti gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell'edificio secondo quanto previsto dall'articolo 1126 del Codice civile

3 - Manutenzione e ricostruzione delle scale

Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani che le utilizzano. La spesa è ripartita tra essi  per il 50% in base ai millesimi di proprietà degli appartamenti e il 50% in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Questione della riservatezza sulle morosità 

Per quanto riguarda il pagamento delle spese ed eventuali morosità, ricordiamo che il Garante della Privacy ha stabilito quanto segue: "nel condominio ciascun partecipante alle spese può conoscere le spese altrui e può anche conoscere gli inadempimenti altrui, sia al momento del rendiconto annuale, sia previa richiesta all'amministratore.

Ai partecipanti alle spese va assicurata la trasparenza circa le spese o morosità degli altri partecipanti per cui ogni richiamo alla privacy è, in tal caso, fuori luogo. Al contrario, non si possono divulgare spese o morosità all'infuori di tale ambito. È quindi assolutamente vietato portare a conoscenza del fornitore o di altri terzi i nomi o altri dati di morosi. È vietato sia esporre tali dati in bacheca, sia comunicarli a fornitori o altri terzi in qualunque forma e in qualunque circostanza".

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