Marzo 2010 – Il 28 e 29 marzo 2010 gli italiani sono chiamati alle urne per le elezioni regionali e amministrative. In particolare questa nuova tornata elettorale riguarda l’elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale; l’elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale; elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.
Si vota per il rinnovo di presidente, giunta e consiglio regionale in 13 regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
Si vota per il rinnovo del presidente della Provincia e del consiglio provinciale in 4 Province: Imperia, Viterbo, L’Aquila e Caserta.
Si vota per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in 463 Comuni di cui 9 capoluoghi di provincia: Mantova, Lecco, Lodi, Venezia, Macerata, Chieti, Andria, Matera e Vibo Valentia.
In tutte le consultazioni votano gli iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni di età.
Ecco alcune indicazioni utili
Quando si vota
Domenica 28 marzo, dalle ore 8 alle ore 22
Lunedì 29 marzo dalle ore 7 alle ore 15
In caso di ballottaggio per l’elezione dei presidenti di provincia o dei sindaci, si torna alle urne domenica e lunedì negli stessi orari
Domenica 11 aprile dalle ore 8 alle ore 22,
Lunedì 12 aprile dalle ore 7 alle ore 15
Dove si vota
La sezione elettorale dove recarsi per il voto è indicata sulla facciata della tessera elettorale, necessaria, al momento della registrazione ai seggi, per esercitare il diritto di voto. La tessera elettorale deve essere presentata insieme a un documento di riconoscimento valido. Gli uffici elettorali comunali perciò restano aperti dal lunedì al venerdì prima della votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle 8 alle 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto, per rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.
Come si vota
Le schede elettorali sono di colore verde per le regionali, giallo per le provinciali e azzurro per le comunali. Le informazioni sulla modalità di voto sono indicate dal Ministero dell'Interno.
Elezioni regionali (scheda verde)
L'elettore può:
- votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto così espresso s’intende attribuito anche a favore della lista regionale collegata.
- esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro
- esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s’intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate
Elezioni provinciali (scheda gialla)
L'elettore può votare:
- per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato
- per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia
- per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia
Elezioni comunali (scheda azzurra)
Nei comuni oltre i 15mila abitanti
L'elettore può votare:
-per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. "voto disgiunto").
Nei comuni fino a 15mila abitanti
L'elettore può esprime il suo voto
- tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica i sindaco - tracciando, un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere
- tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata
Il voto a domicilio
Gli elettori non deambulanti, possono votare anche in un’altra sezione del loro Comune, che sia accessibile, se il seggio elettorale nel quale sono iscritti non è accessibile con sedia a ruote. È necessario presentarsi però con un’attestazione medica della Asl che dichiari "l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione" o con la patente di guida speciale. Il Comune organizza inoltre un servizio di trasporto per fare in modo che le persone non deambulanti raggiungano il seggio elettorale.
Gli elettori con una grave infermità fisica (non vedenti, persone con le mani amputate, persone paralizzate o con disabilità gravi che coinvolgono la vista o gli arti superiori), che hanno bisogno dell’assistenza di un altro elettore per votare, possono richiedere al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, che venga annotato in via permanente, il diritto di voto assistito. Sarà messo un timbro speciale anche sulla tessera elettorale. L’accompagnatore può essere un famigliare o un’altra persona che sia iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi comune d’Italia. Nessun elettore può accompagnare più di un cittadino con grave infermità fisica.
Gli elettori che dipendono in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali possono votare nella loro dimora. Devono inviare, entro 20 giorni dalla data della votazione, al sindaco del Comune, una dichiarazione in cui esprimono la volontà di votare da casa, indicando l’indirizzo completo. A questa dichiarazione si devono allegare la copia della tessera elettorale e un certificato medico che dichiari l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
I cittadini che ricoverati negli ospedali, nelle case di cura o sono detenuti in carcere, possano essere ammessi a votare dal luogo di ricovero o di carcerazione. Devono però esibire la tessera elettorale rilasciata dal Comune e l’attestazione del Sindaco che li autorizza a votare nel luogo di ricovero o di restrizione.
Il voto degli italiani all’estero
Gli elettori italiani residenti all’estero, che hanno presentato la domanda per essere iscritti nell’elenco omonimo, ricevono una raccomandata dagli uffici elettorali, con un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali, le relative buste. Il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio, servizio o missioni internazionali è consentito
a) al personale delle forze armate
b) ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato
c) ai professori universitari, ordinari ed associati, ai ricercatori ed ai professori aggregati
La procedura descritta si estende anche ai familiari conviventi.
Le prime due categorie di persone, devono presentare la domanda per partecipare al voto per corrispondenza, al Comando o all'Amministrazione di appartenenza, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno precedente alla data della votazione in Italia. Nella domanda deve essere completa di nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria casa all'estero e i relativi recapiti. Sarà poi il Comando o l'Amministrazione di appartenenza a far pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti con gli elenchi distinti per comune di residenza.
I professori universitari, ordinari ed associati, ai ricercatori ed ai professori aggregati invece, potranno inviare direttamente le loro domande all'ufficio consolare con le stesse modalità. E’ possibile revocare la domanda di voto per corrispondenza mediante una dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare.
Tema correlato
Il sistema di voto proporzionale
Link consigliato
Ministero dell'Interno - guida al voto